Omessa notifica Misura inefficace

Pubblicato il 01 marzo 2016

La misura cautelare diviene inefficace nell’ipotesi di impossibilità, per il tribunale, di addivenire, per ragioni formali – quali l’omessa o tardiva notifica all’indagato istante dell’avviso di celebrazione dell’udienza camerale -, a una decisione nel merito della richiesta di riesame di ordinanza applicativa della misura medesima, nei termini previsti dalla legge.

Misura rinnovabile solo per esigenze eccezionali

In detto contesto, la misura cautelare potrà essere rinnovata, ex articolo 309, comma 10, del Codice di procedura penale, solo in caso di ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.

E’ questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8110 depositata il 29 febbraio 2016.

Nella specie, le ragioni formali che avevano impedito al Tribunale di procedere con la decisione sulla richiesta di riesame discendevano dall’omessa notifica all’indagato dell’avviso di celebrazione dell’udienza camerale ex articolo 309, comma 8, C.p.p.

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