Omessa o infedele dichiarazione: patteggiamento solo con pagamento del debito

Pubblicato il 22 novembre 2019

Nuova decisione della Corte di cassazione in materia di reati tributari e possibilità di accesso al rito del patteggiamento.

I giudici di legittimità, questa volta, si sono occupati delle particolari fattispecie di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione.

Con sentenza n. 47287 del 21 novembre 2019, hanno precisato che, per questi delitti, il rito speciale comportante l’applicazione concordata della pena è ammissibile solo quando vi sia stato l’integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Sulla base di questo assunto, la Suprema corte ha annullato una decisione del Tribunale in cui era stata applicata la pena concordata ex articolo 444 e seguenti c.p.p. in ordine al reato di omessa dichiarazione contestato al legale rappresentante di una Srl, reato che aveva comportato un’evasione per oltre 167mila euro.

Il Procuratore della Repubblica aveva impugnato tale pronuncia lamentando, tra i motivi, una violazione di legge per illegalità della pena: il rito del patteggiamento, a suo dire, non era applicabile alla vicenda esaminata, posto il difetto dei presupposti previsti dall’articolo 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000, ossia il mancato pagamento del debito o il mancato verificarsi del ravvedimento operoso.

Dichiarazione omessa o infedele: rito speciale solo con debiti estinti

La Terza sezione penale della Cassazione, ritenendo fondata detta doglianza, ha precisato che per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo n. 74/2000, è possibile accedere al rito del patteggiamento solo quando, pur non sussistendo più i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 13 del Decreto citato, i debiti tributari siano stati comunque estinti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Per questi delitti, infatti, il pagamento del debito tributario effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento ammnistrativo o di procedimenti penali, non potrebbe integrare una causa di non punibilità, ma solo la circostanza attenuante ad effetto speciale.

Secondo la Corte, in detto contesto, l’esito ermeneutico di soluzioni differenziate per le diverse fattispecie di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 del medesimo Decreto - per le quali, invece, è stato affermato che l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento in quanto l’articolo 13, comma 1 configura detto comportamento come causa di non punibilità – è logicamente e sistematicamente ammissibile e coerente con il dato normativo, nonché giustificabile alla luce della diversa gravità delle rispettive fattispecie.

Da segnalare, ciò posto, un cambio di rotta degli Ermellini rispetto a quanto affermato, pure di recente, in sede di legittimità (Cassazione n. 41133/2019), ed ossia che anche per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo n. 74/2000, al pari di quelli di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 appena citati, l’eventuale estinzione dei debiti tributari mediante il loro integrale pagamento in un momento anteriore non costituirebbe una condizione necessaria per accedere al patteggiamento, atteso che per tutte tali fattispecie l'eventuale operare della menzionata circostanza di fatto, lungi dal consentire l'applicazione concordata della pena, comporterebbe una causa di non punibilità.

Per tutti tali reali - era stato ritenuto - l'accesso al rito speciale ex art. 444 cod. proc. pen., non è condizionato "dall'avvenuto tempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di imposta ed accessori dall'imputato all'Erario, potendo accedersi ad esso anche a prescindere da tale adempimento".

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