Omessa registrazione dei ricavi. Al cliente l’onere della prova

Pubblicato il 13 dicembre 2019

Al cliente l’onere della prova per l'omessa registrazione dei ricavi: è l’assistito, infatti, ad essere tenuto a dimostrare la consegna dei documenti che il commercialista non avrebbe registrato.

Il commercialista si muove entro il mandato. Il professionista è tenuto solo ad operare entro il mandato, non avendo nessun obbligo di reperire informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal cliente.  

Così, con l’ordinanza n. 32495 del 12 dicembre 2019, la Cassazione civile nega il risarcimento al cliente da parte del commercialista, portato in giudizio per le cartelle esattoriali notificate alla società assistita.

Non regge neanche l’accusa di mancata informazione dei clienti sull’incongruenza dei dati di cassa, per il fenomeno della “cassa in rosso”, in difetto della necessaria autosufficienza.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy