Omesse ritenute depenalizzate ma senza la rimessione in termini

Pubblicato il 30 gennaio 2018

Secondo la Corte di cassazione, la depenalizzazione dell'omesso versamento di ritenute contributive e previdenziali non eccedenti le diecimila euro annue, introdotta con il Decreto legislativo n. 8/2016, non ha comportato l’ulteriore decorso, dall’entrata in vigore di questo decreto, del termine di tre mesi entro il quale il datore di lavoro può provvedere alla regolarizzazione e beneficiare della causa di non punibilità.

Manca, infatti, una disposizione transitoria che preveda espressamente questa possibilità, disposizione "che il legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, avrebbe potuto adottare, ma che in alcun modo può discendere dall'applicazione dei principi generali”.

Così, in caso di reato consumato e punibile secondo la previgente normativa in termini più ampi rispetto alla vigente, si impone l'applicazione retroattiva della lex mitior ma non può introdursi, in via interpretativa, un meccanismo transitorio che comporti la "rimessione in termini" per un ulteriore decorso, dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016, del periodo di tre mesi fissato per poter fruire della causa di non punibilità. Meccanismo, questo, con cui, di fatto, verrebbe ampliata l'area della non punibilità, ma che, si ribadisce, il legislatore “non ha evidentemente inteso prevedere”.

E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 3662 depositata il 25 gennaio 2018 dalla Terza sezione penale di Cassazione.

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