Omesso versamento anche a carico del nuovo amministratore che non verifica la contabilità

Pubblicato il 28 gennaio 2014 La Terza sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 3636 depositata il 27 gennaio 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società contro il provvedimento con cui lo stesso era stato condannato per omesso versamento dell'Iva.

L'imputato si era difeso sostenendo che, essendo subentrato come amministratore della società appena pochi giorni prima della scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, non aveva ancora verificato le scritture contabili. Ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, ossia, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato in buona fede.

Motivi, questi, ritenuti privi di rilievo dalla Suprema corte la quale ha aderito a quanto puntualmente motivato dalla Corte d'appello, secondo la quale l'acquisto di quote della società e la conseguente assunzione della carica di amministratore comportano, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi. Ove ciò non avvenga – sottolinea la Cassazione – “è evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze”.

Nella specie – precisano infine i giudici di legittimità – il debito con il Fisco non poteva certamente considerarsi come “remoto” o “nascosto” poiché, trattandosi di Iva dovuta sulla base dell'ultima dichiarazione, bastava, prima dell'acquisizione delle quote e dell'assunzione della carica, che il ricorrente avesse chiesto di visionare la dichiarazione e l'attestato di versamento all'erario dell'Iva a debito.
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