Omesso versamento delle ritenute, la Cassazione dà ragione all’INPS

Pubblicato il 01 febbraio 2018

Con messaggio n. 437 del 31 gennaio 2018, l’INPS è tonato sulla norma che ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la quale ha introdotto una distinzione in riferimento al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:

Tuttavia, fra l’INPS ed il Ministero del Lavoro vi sono stati interventi successivi che hanno interpretato diversamente la questione relativa all’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo.

La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017, del 18 gennaio 2018, hanno specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso).

In pratica, conclude il messaggio, restano confermate le indicazioni formulate dall’Istituto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy