Niente evasione Iva con ammontare vicinissimo alla soglia

Pubblicato il 12 dicembre 2022

Con sentenza n. 46237 del 7 dicembre 2022, la Cassazione ha ribadito i principi enunciati dalla giurisprudenza della medesima Corte in tema di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nelle ipotesi in cui siano in contestazione reati tributari caratterizzati da soglia di punibilità.

Nei predetti reati - ha in primo luogo ricordato - già solo il superamento in misura significativa della soglia preclude la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis codice penale.

Qualora, invece, tale superamento sia di poco superiore, il giudice può procedere con la valutazione dei restanti parametri, afferenti la condotta nella sua interezza. 

Omesso versamento di Iva, non punibilità

Con particolare riferimento, poi, al reato di omesso versamento di IVA, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile solo alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250mila euro.

Ciò, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato, in tale ipotesi, è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.

Sulla base dei predetti assunti, la Terza sezione penale ha accolto, con rinvio, il motivo d'impugnazione sollevato da un imputato, dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10- ter del D. Lgs. n. 74/2000, in relazione al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.

Nella specie, la Corte di appello aveva denegato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità in questione, sull'erroneo rilievo di un discostamento dalla soglia di punibilità superiore a quello effettivo, omettendo di considerare che il ricorrente aveva ottenuto la rateizzazione del debito, con pagamento in corso che aveva ridotto il debito al di sotto della soglia di punibilità.

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