Omesso versamento di ritenute: indizi e prova del reato

Pubblicato il 01 giugno 2020

La Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione di condanna disposta nei confronti degli amministratori di una Spa in relazione al reato di omesso versamento delle ritenute.

La Corte territoriale aveva fondato il giudizio di penale responsabilità degli imputati sulla ritenuta coincidenza tra quanto indicato nel modello 770 e le singole dichiarazioni presentate dai dipendenti – sostituiti, all’esito degli accertamenti a campione compiuti in sede di appello.

Per i giudici di merito, le copie del CUD, ancorché non firmate per ricevuta dai destinatari, assumevano rilievo indiziario in quanto trovavano riscontro, come detto, nei modelli 770 e nelle singole dichiarazioni dei dipendenti.

Inoltre, secondo la sentenza impugnata, la prova del rilascio delle certificazioni sarebbe stata acquisita con certezza in via indiziaria visto che, nella generalità dei casi in esame, le dichiarazioni fiscali risultavano presentate tramite intermediari autorizzati.

Modello 770 e prova del rilascio del CUD

Considerazioni, queste, non condivise dalla Suprema corte la quale, con sentenza n. 16434 del 29 maggio 2020, ha cassato la decisione impugnata con rinvio per una nuova valutazione di merito.

La Terza sezione penale della Corte, dopo aver ricordato come sia onere dell’accusa fornire la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ha sottolineato che la presentazione del modello 770 può costituire indizio sufficiente o prova dell’avvenuto versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute, in quanto con tale modello il datore di lavoro dichiara di averle appunto effettuate.

Tuttavia – ha, altresì, evidenziato - lo stesso modello 770 non può costituire indizio sufficiente o prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti, prima del termine previsto per presentare la dichiarazione: tale modello non contiene, infatti, la dichiarazione di avere tempestivamente emesso le certificazioni.

Nel caso esaminato, i giudici di merito non avevano preso posizione in proposito, non tenendo conto di tali rilievi e per questo andava disposto l’annullamento della loro decisione.

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