Omesso versamento ritenute non punibile se si paga prima del giudicato

Pubblicato il 10 marzo 2017

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 158/2015, il contribuente che ha omesso di pagare le ritenute deve considerarsi non punibile qualora provveda a sanare il debito prima della conclusione del processo.

L’importante pronuncia arriva dalla Corte di cassazione – quarta sezione penale, sentenza n. 11417 del 9 marzo 2017, che ha accolto il ricorso di un imprenditore che si era visto negare dal giudice di merito la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e pertanto aveva adito la Suprema corte.

La difesa del contribuente sosteneva che, nel corso del processo, è stato modificato l’articolo 13 del decreto 74/2000 nel senso che non deve considerarsi punibile il reato qualora avvenga il pagamento integrale dell’imposta omessa entro l’apertura del dibattimento.

Esatto invocare lo jus superveniens

La Corte ha accolto le doglianze del ricorrente ritenendo fondato il motivo di ricorso nel punto in cui richiama lo jus superveniens in merito alla causa di non punibilità ex articolo 13 del decreto 74/2000, introdotta dall’articolo 11, comma 1, del Dlg 158/2015.

In ordine a tale causa di non punibilità, la recente sentenza n. 40314/2016 ha affermato che questa è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 158/2015, anche per le ipotesi in cui era già aperto il dibattimento.

La giurisprudenza quindi ritiene che la modifica normativa ha attribuito all'integrale pagamento dei debiti tributari, nel caso dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, dlgs 74 del 2000, efficacia estintiva e non più soltanto attenuante.

Pur se la causa estintiva della punibilità ha come limite la dichiarazione di apertura del dibattimento, la più ampia efficacia attribuita alla fattispecie comporta, nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del dlgs 158/2015, l’obbligo di parificare gli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione procedimentale.

Per il principio di uguaglianza, il pagamento del debito tributario ha efficacia estintiva “sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del dlgs 158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato”.

Poiché risulta pacifico, nel caso in questione, che il ricorrente ha effettuato il pagamento integrale degli importi dovuti nei termini previsti dall’art. 13, dlgs 74 del 2000, deve riconoscersi l’esistenza dalla causa di non punibilità del reato.

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