Concorsi pubblici: FAQ sul trattamento dei dati personali

Pubblicato il 28 novembre 2025

Con la newsletter del 27 novembre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso note una serie di FAQ dedicate al trattamento dei dati personali nei concorsi pubblici, pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità e predisposte in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

L’iniziativa fa seguito alla riforma della pubblica amministrazione di cui al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che ha interessato anche la materia della pubblicità delle procedure concorsuali.

La diffusione delle FAQ risponde a un’esigenza molto avvertita: il Garante privacy riceve da anni numerosi reclami e quesiti legati alla pubblicazione online di graduatorie, atti endoprocedimentali e informazioni personali dei candidati, situazione che ha spesso evidenziato criticità nell’applicazione del quadro normativo e nella corretta osservanza dei principi di protezione dei dati, in primis minimizzazione, proporzionalità e necessità.

L’obiettivo è rendere le procedure concorsuali più trasparenti e sicure. Anche grazie al Portale InPA, che centralizza il reclutamento pubblico e introduce nuove funzionalità digitali per semplificare l’intero processo.

Pubblicazione online: quali dati possono essere diffusi

Il Garante privacy ribadisce che la pubblicazione online deve essere limitata ai soli dati personali dei candidati risultati vincitori, nello specifico: nome e cognome; data di nascita (solo in caso di omonimia); posizione in graduatoria e, a discrezione dell’amministrazione, il punteggio complessivo.

Questo regime di pubblicità risponde agli obblighi di trasparenza e alla necessità di permettere l’impugnazione degli atti, ma non consente in alcun modo la pubblicazione di dati ulteriori o eccedenti.
Qualsiasi informazione diversa, pur rilevante ai fini concorsuali, non deve essere diffusa online, essendo comunque trattata internamente dall’amministrazione e conservata secondo i tempi di legge.

Come adempiere agli obblighi di pubblicità legale

Con l’introduzione dell’obbligo del Portale InPA, le amministrazioni non devono più pubblicare i bandi o le graduatorie in Gazzetta Ufficiale, ma esclusivamente:

Da tale pubblicazione decorrono i termini per impugnare gli esiti del concorso. Restano invariati gli obblighi di comunicazione individuale ai candidati.

Le graduatorie intermedie non devono essere pubblicate online

Le graduatoria di merito, la graduatoria comprensiva dei titoli, la graduatoria con applicazione delle riserve non devono essere diffuse online, né integralmente né parzialmente.

Devono invece essere rese disponibili solo ai partecipanti, tramite:

Quali dati possono vedere i partecipanti in area riservata

I partecipanti possono visualizzare solo informazioni indispensabili, quali:

L’indicazione della natura delle preferenze o riserve è vietata, poiché può rivelare informazioni sensibili, come lo stato di salute proprio o dei familiari.

Divieto di pubblicazione dei dati dei non vincitori

È espressamente vietato pubblicare online i dati degli idonei non vincitori, dei non idonei e degli assenti.

Questi dati possono emergere solo nel caso in cui avvenga un successivo scorrimento della graduatoria, circostanza in cui i candidati interessati diventano a tutti gli effetti "vincitori".

Divieto di pubblicare titoli di preferenza o precedenza

La pubblicazione online di titoli di preferenza o precedenza è vietata, perché tali informazioni possono:

Anche il semplice riferimento alla normativa utilizzata per individuare il titolo di preferenza può far emergere indirettamente dati sanitari.

Divieto di pubblicare cause di esclusione o ammissione con riserva

L’amministrazione non può diffondere online:

La pubblicazione di tali dati arrecherebbe un grave pregiudizio alla reputazione e all’identità personale dei candidati.

Divieto di pubblicare atti endoprocedimentali

Nel rispetto del principio di minimizzazione, gli atti endoprocedimentali (verbali, elaborati, determinazioni interne) non possono essere pubblicati online.

Devono però essere messi a disposizione dei partecipanti, in area riservata il diario delle prove, i punteggi ottenuti, le convocazioni e l'elenco dei candidati che hanno superato le prove.

Esiti delle prove orali: pubblicità solo fisica e temporanea

Gli esiti delle prove orali devono essere affissi fisicamente nelle sedi d’esame e rimossi a fine giornata, ma non devono essere pubblicati online.

La pubblicazione web violerebbe i principi di necessità e minimizzazione.

Il bando non può ampliare la pubblicazione dei dati personali

Gli atti amministrativi – bandi o regolamenti – non possono introdurre forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

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