Onlus aperte anche a società commerciali, soggetti “esclusi” e trust

Pubblicato il 02 agosto 2011 Con la circolare n. 38/E/2011 del 1° agosto, l’agenzia delle Entrate torna sul tema delle Onlus e, nello specifico, rettifica alcuni orientamenti già espressi in precedenza con la risoluzione n. 164/E/2004 e con la circolare n. 59/E/2007.

Il tema affrontato riguarda la possibilità di partecipazione ad una Onlus da parte di società commerciali, enti pubblici e anche “enti esclusi” dalla qualifica di Onuls.

In precedenza era stato sostenuto che la partecipazione ad una Onlus da parte dei soggetti esclusi dal regime di favore fosse ammessa solo nel caso in cui gli stessi non avessero esercitato un’influenza dominante. Visto il cambiare dei tempi, l’Agenzia ha, ora, precisato che anche gli enti pubblici e le società commerciali possono costituirsi o partecipare ad una Onlus. Anzi, vi è di più: gli enti cosiddetti “esclusi” possono arrivare a detenere quote maggioritarie e assumere un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione della Onlus.

Un altro importante chiarimento è quello che riguarda l'iscrivibilità dei trust nell'Anagrafe delle Onlus. Il presupposto base ribadito dalla circolare è che il trust sia riconosciuto come tale e che, quindi, costituisca un autonomo soggetto passivo d’imposta. In altri termini, il riconoscimento può avvenire solo nel caso in cui vi sia coincidenza tra il sistema di tassazione proprio del trust e quello previsto per la Onlus. La cosa esclude ovviamente i trust “trasparenti”, nei quali gli effettivi possessori del reddito prodotto sono i beneficiari, per cui i redditi conseguiti dal trust vengono imputati e tassati come redditi di capitale direttamente in capo agli stessi, in proporzione alla loro quota di partecipazione.

Si avvicinano, invece, al regime fiscale di favore previsto per le Onlus le modalità di tassazione dei cosiddetti trust “opachi”, in cui il reddito prodotto è imputato direttamente al trust stesso ed è assoggettato a tassazione in capo a quest'ultimo. Anche in questo caso viene ribadita, però, una limitazione: possono essere iscritti come Onlus solo quei trust che conservano il requisito del possesso della finalità sociale previsto dall'articolo 10 del Dlgs n. 460/1997. Inoltre, per tutta la vita i beneficiari del trust devono risultare completamente privi di reddito.
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