Opera senza progetto Committente corresponsabile

Pubblicato il 11 novembre 2016

La Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui era stata riconosciuta la responsabilità dei committenti di un’opera edilizia, in solido con l’impresa appaltatrice, per aver affidato all’appaltatore l’esecuzione di interventi di natura strutturale senza disporre di un progetto e senza affidare ad un professionista abilitato la relativa direzione dei lavori.

I proprietari dell'immobile e l'impresa esecutrice erano stati citati dai vicini per i danni subiti dalla loro abitazione a causa dei lavori di ristrutturazione in oggetto.

I committenti si erano rivolti ai giudici di legittimità lamentando, tra gli altri motivi, che nella decisione impugnata non era stato dato rilevo al fatto che l’impresa aveva ammesso che l’esecuzione di tutti i lavori era stata a cura e sotto la propria dichiarata responsabilità, di modo che ne doveva discendere l’esclusione di ogni loro ingerenza, anche con riferimento alle circostanze della mancanza del progetto e del direttore dei lavori.

Valutazione di merito

Nel dettaglio, detta doglianza è stata ritenuta infondata dalla Terza sezione civile – sentenza n. 22884 del 10 novembre 2016 – sull’assunto che fosse adeguatamente motivata la decisione con cui i giudici di merito, sulla base degli elementi del processo, avevano riconosciuto la concorrente responsabilità dei committenti.

Questi ultimi, del resto, - si legge nel testo della decisione - avevano censurato la complessiva valutazione delle risultanze processuali operata nella sentenza impugnata, contrapponendovi una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto, quando, tuttavia, detta ultima attività risultava riservata, in via esclusiva, al giudice di merito.

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