Operative dal prossimo 1° ottobre le nuove norme sull’accertamento esecutivo

Pubblicato il 30 agosto 2011 Dal prossimo 1° ottobre entreranno in vigore le nuove disposizioni sull’accertamento esecutivo, così come introdotte dal Dl 78/2010 all’articolo 29. La norma doveva entrare in vigore lo scorso 1° luglio 2011, ma per effetto dello schema di Decreto Legge 29 giugno 2011 tale disposizione è stata prorogata al 1° ottobre 2011 e, quindi, si applicherà alle procedure notificate a partire da tale data.

La novità principale in materia di accertamento esecutivo è che a partire dal prossimo ottobre le modalità operative di riscossione prevedono l’immediata esecutività dell’avviso di accertamento, nel caso in cui il contribuente non provveda a pagare quanto richiesto entro i 60 giorni successivi alla notifica. Ciò vuol dire che il nuovo avviso di accertamento concentrerà in un unico atto la riscossione e svolgerà direttamente anche la funzione finora assolta dalle cartelle di pagamento.
In altri termini, l’atto di accertamento diventerà titolo esecutivo per la riscossione del tributo e l’esecuzione forzata e anche atto di precetto. Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria non dovrà più iscrivere a ruolo le somme richieste; l’agente della riscossione non dovrà più emettere la cartella, che non verrà più notificata al contribuente per richiedere le somme dovute, dopo l’atto impositivo.

Novità sono state disposte anche per quanto riguarda il pagamento dell’aggio in caso di mancata corresponsione di quanto dovuto con l’atto di accertamento. Per i nuovi atti di accertamento che scatteranno a partire dal 1° ottobre prossimo, infatti, l’aggio resta dovuto interamente a carico del contribuente, se non provvede entro i 60 giorni, anche se l’agente della riscossione non è tenuto più a fare alcuna notifica di atto aggiuntivo rispetto al nuovo atto di accertamento esecutivo.

Infatti, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, l’Agente della riscossione potrà attivare tutte le procedure esecutive/cautelari previste dalla legge, finalizzate al recupero delle somme. Se il pagamento è effettuato entro questo termine l'aggio dovuto all'Agente della riscossione, che è fissato per legge al 9% di quanto iscritto a ruolo, è a carico del contribuente in misura del 4,65%. Scaduti i 60 giorni, l'aggio è interamente a carico del contribuente e si aggiungono anche altri oneri: gli interessi di mora e tutte le eventuali ulteriori spese che derivano dall'attivazione delle procedure di riscossione.

Tuttavia data l’immediata esecutività dei nuovi avvisi di accertamento sorgono alcuni dubbi circa la decorrenza del pagamento dell’aggio. La norma non stabilisce espressamente tale decorrenza, per cui non è chiaro se l’aggio sia dovuto a partire dal trentesimo giorno successivo al termine per effettuare il pagamento oppure dal giorno successivo rispetto al termine previsto per eseguire il pagamento. È solo pacifico che la nuova norma comporta anche in caso di contestazione della pretesa tributaria, l’obbligo di corrispondere comunque e per intero l’aggio, a meno che il contribuente non provveda entro i successivi 60 giorni dalla notifica.
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