Operatori finanziari, nuove specifiche tecniche per la comunicazione dei dati all’Anagrafe

Pubblicato il 24 dicembre 2010 Con il provvedimento del 20 dicembre 2010, il direttore dell'agenzia delle Entrate Befera illustra le approvate modifiche tecniche delle modalità e i cambiamenti dei termini circa la comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari.

Dal 1° marzo 2011, nell’ottica di razionalizzare le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’archivio dei rapporti finanziari, gli operatori dovranno utilizzare il nuovo tracciato record allegato al provvedimento.

Nel documento si spiega, inoltre, che è istituito un servizio informativo dell’esito della comunicazione che aggiunge al controllo sulla corretta acquisizione della fornitura la verifica della coerenza dei record inviati: l'amministrazione finanziaria rilascerà una ricevuta elettronica per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

Cause di esito negativo:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione Entratel;

- codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

- file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;

- mancato riconoscimento del soggetto obbligato.

Tra le semplificazioni quella per gli intermediari di grandi dimensioni che necessitino di un aggiornamento di un rilevante numero di posizioni comunicate all’archivio dei rapporti finanziari: possono richiedere all’Agenzia di restaurare la totalità o parte dei rapporti comunicati in precedenza, a partire dalla fase di impianto iniziale. Sono descritti i cambiamenti per i soggetti interessati da operazioni di cessione di dipendenze, di cessione di rami di azienda, di scissione e di fusione.
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