Operazione fuori campo Iva senza nota di variazione in aumento

Pubblicato il 13 novembre 2018

Non si può recuperare l'Iva accertata in capo al cessionario e a questi restituita dal cedente, con l'emissione di una nota di variazione in aumento.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 66 del 12 novembre 2018, con la quale è stato analizzato il quesito sollevato da una società cedente, che ha dovuto restituire l'Iva erroneamente addebitata in fattura nei confronti di un cessionario, il quale ha subito un accertamento dell’Amministrazione finanziaria relativamente all’operazione.

Nello specifico, la società istante ha chiesto se fosse possibile rientrare della somma richiedendo al cessionario/committente l’emissione di una nota di variazione Iva, con conseguente recupero dell’imposta nella prima liquidazione periodica utile, oppure quali fossero, in alternativa, le modalità operative per riavere l’importo dell’Iva corrisposta al cliente.

La società cliente, a seguito di accertamento con adesione, aveva riversato allo Stato l’imposta indebitamente detratta per un’operazione ritenuta dall’Amministrazione finanziaria fuori campo Iva e, successivamente, aveva preteso dalla società interpellante la restituzione dell’imposta che le era stata addebitata in fattura.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la risposta a tale quesito trova fondamento nell’articolo 30-ter del Dpr 633/1972, introdotto dalla n. 167/2017, in cui si prevede che “il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (comma 1), mentre “nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa” (comma 2).

Pertanto, secondo la risposta n. 66/2018, il cedente/prestatore può presentare la domanda di rimborso dell’Iva non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario o committente.

I due anni entro cui va fatta la domanda decorrono da quando viene restituita al cessionario/committente la somma che ha versato per effetto dell’accertamento definitivo.

Nel caso esaminato, quindi, l’istante può richiedere la restituzione dell’imposta, alla direzione provinciale competente, a decorrere dalla data di rimborso dell’Iva a suo tempo applicata, in via di rivalsa, al cliente.

Non è invece condivisibile la soluzione prospettata dall’istante di richiedere al proprio cliente l’emissione di una nota di variazione Iva in aumento, non avendo lo stesso cliente effettuato alcuna operazione fiscalmente rilevante ai fini Iva per cui ricorre l’obbligo di certificazione. Né l’esercizio del diritto civile alla restituzione dell’Iva indebitamente corrisposta può essere documentato con fattura o nota di variazione.

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