Operazioni intracomunitarie: entro il 29 gennaio va presentata la manifestazione di volontà

Pubblicato il 17 gennaio 2011 La data del 29 gennaio 2011 costituisce un importante spartiacque per gli operatori che intendono porre in essere operazioni di cessione e acquisto di beni con soggetti economici Ue. Si ricorda che è stato introdotto, con il decreto legge 78/2010, l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Pena, il rischio di esclusione della propria partita IVA dagli elenchi VIES.

Entro tale giorno, infatti si dovranno inoltrare all’agenzia delle Entrate le comunicazioni con cui si manifestano le intenzioni di compiere operazioni comunitarie. Nei trenta giorni successivi (termine che coincide con il 28 febbraio, data indicata dal provvedimento del 29 dicembre 2010), l’Agenzia effettuerà i controlli di tutte le posizioni giunte e, in assenza di ostacoli e quindi di rifiuto, il soggetto sarà inserito nell’elenco che va a costituire l’archivio informatico dei soggetti abilitati all’effettuazione delle operazioni comunitarie sui beni.

L’obiettivo primario delle Entrate è quello rendere il più completo possibile il sistema Vies, che raccoglie l’indicazione dei numeri identificativi degli operatori dei vari Stati membri, per effettuare un monitoraggio continuo sugli stessi, alla luce delle indicazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi internazionali.

A questo punto, i contribuenti interessati alle operazioni comunitarie devono conoscere con esattezza quali adempimenti devono porre in essere per poter essere inclusi nell’archivio informatico, non essendo automatico alcun tipo di inserimento. Dunque, tutti i soggetti sono obbligati a comunicare la loro volontà di effettuare regolarmente operazioni comunitarie, al fine di guadagnare l’inserimento nell’apposito archivio informatico, e così consentire alla controparte straniera di verificare tramite il web la regolarità della propria posizione.

L’agenzia delle Entrate, a tal fine, distingue tre differenti categorie di operatori economici, titolari di partita Iva, a seconda della data in cui la stessa è stata rilasciata. Gli adempimenti per ciascuna di queste tre categorie di operatori saranno differenti. La prima categoria è composta da coloro che sono titolari di partita Iva concessa fino al 30 maggio 2010; la seconda, dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011; la terza, dal 1° marzo 2011 in poi.

La categoria più ampia di contribuenti che saranno interessati dai nuovi adempimenti è quella di chi ha ottenuto la partita Iva prima del 31 maggio 2010 (entrata in vigore del principio della necessaria manifestazione della volontà da parte del DL 78/2010).
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