Operazioni straordinarie e affrancamento riserve, codici tributo per la sostitutiva

Pubblicato il 05 giugno 2025

Pubblicate in data 4 giungo 2025 due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, rispettivamente:

Si tratta delle risoluzioni n. 35 e n. 36.

Affrancamento straordinario delle riserve, pronto il codice per l’imposta sostitutiva

La risoluzione n. 35/E, emanata dall'Agenzia delle Entrate, istituisce il codice tributo “1867”, utilizzato per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve.

Questa misura si applica ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve e ai fondi, che sono in sospensione di imposta nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio successivo, ovvero al 31 dicembre 2024. L’imposta sostitutiva viene applicata al 10% e consente di sciogliere il "vincolo di sospensione di imposta" riguardante tali riserve e fondi, a condizione che vengano affrancati in tutto o in parte.

Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene in quattro rate, con la prima scadenza fissata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, mentre le altre scadenze sono previste per i periodi successivi.

Il codice tributo “1867” deve essere utilizzato nel modello F24, nella sezione “Erario”, con l'indicazione dell’anno d’imposta di riferimento. Questo strumento fiscale rappresenta una misura che permette alle imprese di affrancare alcune voci patrimoniali senza che si applichino immediatamente le imposte ordinarie, facilitando la gestione delle riserve e dei fondi sospesi.

Imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie: due codici tributo

La risoluzione n. 36/E istituisce due codici tributo, il “1865” e il “1866”, per il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, in relazione alle operazioni di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

In particolare, l’articolo 176, comma 2-ter, come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, consente alle società coinvolte in queste operazioni straordinarie di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’imposta ha un’aliquota del 18% sui maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, e del 3% per l’IRAP, con la possibilità di sommare eventuali addizionali o maggiorazioni. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio in cui l’operazione è stata realizzata.

I codici tributo “1865” e “1866” devono essere utilizzati, rispettivamente, per l’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e sull’IRAP. Il codice "1865" va compilato nella sezione “Erario” del modello F24, mentre il codice "1866" deve essere indicato nella sezione “Regioni”. Le operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2024 continuano a seguire le disposizioni precedenti, utilizzando il codice tributo “1126”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Ipotesi di accordo del 22/5/2025

06/06/2025

Welfare aziendale sempre accessibile a tutti i lavoratori?

06/06/2025

CCNL Attività ferroviarie: nuovi minimi e altre novità

06/06/2025

Sgravio contributivo per CdS difensivi: conguaglio entro il 16 settembre

06/06/2025

NASpI, nuovo requisito contributivo: l’INPS restringe l’ambito di applicazione

06/06/2025

NASpI: chiarimenti sul calcolo delle 30 giornate di lavoro effettivo

06/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy