Opere in concessione, accantonamenti deducibili sulla base del costo complessivo

Pubblicato il 06 gennaio 2011 Una società concessionaria che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali chiede chiarimenti al Fisco in merito all’applicazione dell’articolo 107, comma 2, del TUIR .

Nello specifico si chiedono spiegazioni in merito al trattamento fiscale delle spese di manutenzione che il concessionario deve sostenere in relazione sia ai beni dallo stesso costruiti che a quelli realizzati dal concedente e successivamente completati dal concessionario stesso, secondo quanto previsto dalla concessione e, dunque, se sia possibile applicare l’articolo 107, comma 2, del TUIR che, con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili, disciplina la deducibilità delle relative spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, “assumendo come parametro di riferimento l’intero costo dei beni oggetto di manutenzione”.

Con la risoluzione n. 5 del 5 gennaio 2011, l’agenzia delle Entrate, tenuto conto delle caratteristiche della concessione in esame, afferma che ai fini della applicazione del regime di deducibilità previsto dal citato articolo del TUIR, occorre far riferimento a tutti beni oggetto dell’attività di concessione che alla scadenza verranno devoluti al concedente.

Cioè, dato che il concessionario assume “una posizione omogenea ed unitaria in relazione a tutti i lotti” in concessione, sia quelli realizzati dal concedente e dati in uso al concessionario che quelli costruiti e successivamente devoluti al concedente, è possibile concludere che le relative spese di manutenzione, ordinarie e straordinarie, possano essere dedotte ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del TUIR.

Ai fini della determinazione dell’importo deducibile, si devono considerare in maniera unitaria sia il valore dei lotti autostradali già realizzati che quello dei lotti da realizzare, in quanto costituiscono nel loro insieme i “beni gratuitamente devolvibili”, come indicato dalla norma di riferimento stessa. In altri termini, ai fini della deducibilità degli accantonamenti, il parametro di riferimento è il costo del bene gratuitamente devolvibile, anche se non interamente sostenuto dal concessionario.
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