Opposizione ingiunzione Parcella non prova

Pubblicato il 05 ottobre 2016

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata di relativo parere da parte del competente Consiglio dell’Ordine, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha invece – costituendo semplicemente dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione.

Giudizio, quest’ultimo, in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, sicché su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c. ove sia in contestazione, da parte dell’opponente, l’effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite o l’applicazione della tariffa pertinente e la rispondenza ad essa delle somme richieste.

Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere - dovere di verificare la fondatezza delle contestazioni mosse dall’opponente, non è necessario che queste ultime abbiano carattere specifico, ben potendo essere anche solo generiche.

E’ quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di un avvocato, il quale aveva dapprima ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso per prestazioni professionali, come indicato nella parcella corredata di parere del relativo Ordine.

Il cliente debitore aveva tuttavia impugnato il suddetto decreto ingiuntivo, con opposizione accolta in appello.

Parcella vidimata non basta Attività da provare

Secondo la Corte territoriale in particolare – con ragionamento pienamente confermato in Cassazione – mediante atto di citazione in opposizione, l’opponente aveva eccepito non solo l’avvenuto pagamento di parte del compenso di spettanza del proprio difensore, ma altresì contestato l’effettivo svolgimento delle attività richiamate in parcella, negando qualunque valore probatorio a quest’ultimo documento. L’avvocato avrebbe dovuto pertanto provare specificamente l’attività svolta.

Onere probatorio tuttavia – ribadisce la Corte Suprema con sentenza n. 19800 del 4 ottobre 2016 - non sufficientemente assolto dal legale, né con la documentazione oltre termine fornita in giudizio, né con le dichiarazioni orali ritenute del tutto ininfluenti. 

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