Opzione donna, l’INPS recepisce la proroga per il 2020

Pubblicato il 25 gennaio 2020

Possibile accedere, anche per il 2020, alla cd. “opzione donna”.  Si tratta di uno strumento, disciplinato dall’art. 1, co. 9 dalla L. 23 agosto 2004, n. 243 (Legge Maroni), che consente alle lavoratrici – sia autonome che subordinate – di andare in pensione in maniera anticipata rispetto ai trattamenti previdenziali ordinari, ossia la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 243 del 23 gennaio 2020, recependo le novità introdotte dall’art. 1, co. 476 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Opzione donna, novità della Legge di Bilancio 2020

Dopo uno stop di un anno, il D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, aveva disposto la proroga dell’opzione donna anche per lo scorso anno, ossia fino al 31 dicembre 2019.

Ora, all’art. 1, co. 476 della Legge di Bilancio 2020 è stata disposta la proroga dell’opzione donna anche per quest’anno. Quindi, possono accedere alla predetta misura le lavoratrici, dei settori pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2019 compiranno 58 anni (59 anni se autonome) in presenza di almeno 35 anni di contributi.

Infine, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, co. 9, della L. n. 449/1997. Tale norma prevede che, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal ser-vizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.

In sede di prima applicazione, entro il 29 febbraio 2020, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

Opzione donna, campo di applicazione

L’opzione è riservata esclusivamente alle lavoratrici iscritte all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

Pertanto, non vi rientrano le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26 della L. 335/1995.

Opzione donna, modalità di calcolo e finestra mobile

L’opzione donna, tuttavia, presenta alcuni limiti che potrebbero disincentivare le lavoratrici a protendere per tale meccanismo di pensionamento. Uno su tutti è sicuramente il meccanismo di calcolo, che è quello contributivo, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (in genere più penalizzante rispetto al sistema retributivo).

Altro fattore da considerare per chi intendesse accedere all’opzione donna è la decorrenza del primo assegno pensionistico, in quanto tale tipologia di prestazione soggiace ancora alla cd. “finestra mobile”, che prevede un meccanismo in base al quale l’erogazione avviene:

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