Orario di lavoro, ferie e riposi: illegittime le sanzioni perché troppo elevate

Pubblicato il 05 giugno 2014 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 153 del 2014, si è occupata della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004.

Tali disposizioni – le quali prevedevano, rispettivamente, che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, commi 2, 3 e 4 (durata massima dell’orario di lavoro), e 10, comma 1 (ferie annuali), del decreto legislativo fosse punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 € per ogni lavoratore e per ciascun periodo (comma 3), e che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 1 (riposo giornaliero), e 9, comma 1 (riposi settimanali), del medesimo decreto  fosse punita con la sanzione amministrativa da 105 a 630 € (comma 4) – si porrebbero in contrasto con l’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge delega 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001).

Per completezza si ricorda che l’art. 2 da ultimo citato aveva previsto come criterio direttivo in materia di sanzioni amministrative che, nel passaggio dal precedente al nuovo regime, sarebbero state previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività, rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.

Poiché – secondo la ricostruzione operata dal Tribunale di Brescia che ha sollevato la questione – le precedenti disposizioni in materia prevedevano l’irrogazione di sanzioni più miti, ciò si tradurrebbe nella conseguente illegittimità costituzionale per violazione della legge delega.

Per la Corte Costituzionale, ai fini del rispetto dei criteri fissati nella legge delega succitata si evince che le sanzioni amministrative previste dal RDL. n. 692/1923 e dalla Legge n. 370/1934 corrispondono a violazioni da ritenere omogenee rispetto a quelle regolate dal D.Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, la relativa normativa sanzionatoria era tenuta al rispetto della previsione della delega nel senso della necessaria identità rispetto alle sanzioni precedenti, le quali erano state ritoccate al rialzo dal D.Lgs. n. 758/1994.

Il giudice delle leggi ha quindi confermato che, sulla base del confronto, risulta in modo evidente che le sanzioni amministrative di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente.

Conseguentemente è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 66/2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004 (Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro).

Come la Corte stessa precisa, avendo il giudice a quo chiarito che le sanzioni amministrative inflitte nel giudizio davanti a lui pendente riguardano il periodo di tempo che va dall’ottobre 2007 al giugno 2008, lo scrutinio della Corte è limitato, in conformità al principio della domanda, al testo originario dell’art. 18-bis, che è quello cui si riferisce il Tribunale di Brescia, senza riguardare in alcun modo il testo risultante dalle modifiche successive della norma.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy