Ordinamento penitenziario, sì preliminare ma senza misure alternative

Pubblicato il 03 agosto 2018

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018 sono stati approvati, in esame preliminare, tre decreti legislativi attuativi della delega per la riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario contenuta nella Legge n. 103/2017.

I tre provvedimenti sono volti ad introdurre disposizioni di modifica dell’ordinamento penitenziario e della disciplina del casellario giudiziale nonché all’armonizzazione della disciplina delle spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione.

Decreto di riforma dell’ordinamento penitenziario rivisto e riscritto

Nel comunicato stampa di fine seduta viene spiegato che, con riferimento al primo testo - riguardante l’attesa riforma dell’ordinamento penitenziario - il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del medesimo, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento.

Questo a seguito del parere negativo espresso dalle Commissioni parlamentari competenti su alcuni degli articoli del decreto varato dal precedente Esecutivo, già approvato, in esame preliminare, lo scorso 16 marzo.

Da quanto si apprende, sarebbe stata stralciata tutta la parte delle misure che facilitavano l’accesso delle misure alternative alla detenzione e che eliminavano gli automatismi preclusivi alla concessione di forme attenuate di esecuzione della pena.

Casellario giudiziale

In materia di casellario giudiziale, il relativo decreto interviene prevedendo un adeguamento della disciplina alle ultime modifiche che hanno riguardato la materia penale, anche processuale e al diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

L’obiettivo espresso dall’Esecutivo è quello della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi.

Spese per le intercettazioni

L’ultimo decreto approvato contiene disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, intervenendo in materia di liquidazione delle spese di intercettazione al fine di velocizzarne le operazioni di pagamento.

Viene ivi chiarito che la competenza ad emettere il decreto di liquidazione delle spese spetti al magistrato dell’ufficio del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le intercettazioni.

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