Nell'impugnazione di un'ordinanza con cui si ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, va tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
Alle Sezioni Unite civili della Cassazione era stata sottoposta una questione attinente alle cause di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni per il lavoro, cui si applica il rito del lavoro ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Era stato chiesto se le predette liti andassero considerate, nel nuovo contesto normativo, controversie di lavoro ex art. 409 c.p.c. alle quali si applica l'art. 3 della legge n. 742/1969 che esclude la sospensione feriale dei termini.
Il Massimo Collegio di legittimità, con la corposa sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021, si è pronunciato nel senso dell’applicabilità, alle predette controversie, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto trattasi di cause che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 del Codice di procedura civile.
Sulla questione di massima di particolare importanza, le SSUU hanno formulato apposito principio di diritto, ai sensi del quale:
“Nel regime introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano quale oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.”
Ciò posto, gli Ermellini hanno anche precisato come ai fini della tempestività della impugnazione contro la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, debba tenersi conto della citata sospensione feriale.
Nel caso specificamente esaminato, è stata ribaltata la decisione con cui Corte d'appello di Torino aveva escluso l'applicabilità della sospensione feriale dei termini alla fattispecie in esame di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, in considerazione del rito del lavoro applicabile e della materia del contendere, relativa a sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato territoriale del lavoro per irregolarità nell'assunzione di due lavoratori.
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