Ordine europeo di indagine e misure urgenti di ricapitalizzazione precauzionale

Pubblicato il 19 giugno 2017

Il Consiglio dei ministri, nella seduta di venerdì 16 giugno 2017, ha approvato, tra gli altri provvedimenti, il testo di un decreto legislativo contenente norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale.

Il provvedimento, approvato in esame definitivointroduce nell’ordinamento italiano lo strumento, appunto, dell’ordine europeo di indagine penale, sostitutivo del precedente sistema delle rogatorie.

Lo stesso ordine è volto all’acquisizione della prova sul territorio dell’Ue, allo scopo di facilitare la collaborazione e il coordinamento degli organi di investigazione per il contrasto alla criminalità transnazionale.

L’ordine si sostanzia nella diretta e immediata corrispondenza tra le autorità competenti dei diversi Stati membri in materia di sequestro, intercettazioni, ascolto di persone, acquisizione di informazioni presso banche e istituti finanziari.

Nel comunicato di fine seduta del Cdm, viene ricordato come il Decreto legislativo in oggetto segue “la recente attuazione della convenzione di Bruxelles del 2000 in materia di assistenza penale, che continuerà ad applicarsi nei rapporti con quei Paesi che, nell’ambito dell’Unione europea, non hanno ancora recepito la direttiva sull’ordine di indagine europeo, e comunque, nei rapporti con quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione e che non fanno parte dell’Unione”.

Ricapitalizzazione precauzionale, Decreto legge per la parità di trattamento dei creditori

Si segnala che nel corso della medesima seduta, il Consiglio dei ministri ha anche approvato un decreto legge contenente “Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio”.

Il Decreto-legge n. 89 del 16 giugno 2017, pubblicato il giorno successivo sulla Gazzetta Ufficiale n. 139, contiene una proroga del termine di scadenza delle obbligazioni subordinate emesse da una banca che abbia chiesto di accedere a una ricapitalizzazione precauzionale.

Detto slittamento – spiega il Cdm – “si applica esclusivamente ai titoli in scadenza nei sei mesi successivi alla richiesta di intervento dello Stato e fino al termine dello stesso periodo di sei mesi”.

Lo stesso conseguirebbe dalla necessità di assicurare la parità di trattamento tra creditori in vista dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri nel caso di intervento pubblico secondo quanto previsto dal Decreto-legge n. 237/2016, cosiddetto decreto “salva-risparmio”.

 

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