Ottava salvaguardia

Pubblicato il 02 febbraio 2017

Entro il 2 marzo 2017 i soggetti interessati alla cosiddetta ottava salvaguardia devono presentare istanza all’INPS o alla sede competente dell’Ispettorato territoriale del lavoro per poter andare in pensione con i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011. Si illustrano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché le modalità di presentazione delle domande.

 

Entro il prossimo 2 marzo 2017, in virtù dell’art. 1, commi da 214 a 218, Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda per accedere alla c.d. ottava salvaguardia al fine di poter andare in pensione con i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Lavoratori e criteri

Come specificato dalla circolare INPS n. 11 del 26 gennaio 2017, l’ottava salvaguardia interessa:

  1. 11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data del licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011

Criteri di ammissione

  • cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014;

  • perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;

  • eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità intervenuti entro la data di entrata in vigore della Legge n. 232/2016 per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia.

 

  1. 9.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

Criteri di ammissione

  • autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;

  • almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;

  • anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

  • decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019.

 

  1. 1.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

 

Criteri di ammissione

  • autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;

  • anche se non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;

  • a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013;

  • a condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

  • decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2018.

 

  1. 7.800 lavoratori cessati dal servizio:

Criteri di ammissione

  • anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

  • decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019.

 

 

Criteri di ammissione

  • anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

  • decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019.

 

 

Criteri di ammissione

  • anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

  • decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019.

 

  1. 700 lavoratori in congedo straordinario retribuito ex art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001, per assistere figli con disabilità grave;

 

Criteri di ammissione

  • decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019.

 

  1. 800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

 

Criteri di ammissione

  • mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;

  • decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2018.

 

Domande all’INPS

I soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari - ovvero i lavoratori di cui ai punti a), b) e c) - per essere ammessi all’ottava salvaguardia devono presentare domanda telematica all’INPS entro il 2 marzo 2017, per il tramite di Patronati o direttamente accedendo, con le credenziali di accesso, al servizio on line - Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur.

I soggetti in mobilità o trattamento speciale edile, licenziati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, devono allegare alla domanda la copia dell’accordo stipulato ai sensi degli articoli 4 e 24, Legge n. 223/91.

Domande alla sede dell’ITL

I soggetti cessati dal servizio in virtù di accordi individuali o collettivi o per risoluzione unilaterale, in congedo straordinario retribuito e con contratti a termine - ovvero i lavoratori di cui ai punti d) e) ed f) - dovranno presentare domanda entro la medesima data all’Ispettorato territoriale del Lavoro, così come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016.

I lavoratori di cui alla lettera d):

I lavoratori di alla lettera e) devono presentare l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell’istante.

Infine, i lavoratori di cui alla lettera f) devono presentare l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

ATTENZIONE

All’Ispettorato territoriale del lavoro le istanze vanno trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (Patronati ex lege n. 152/2001; Consulenti del lavoro/Dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), all’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.


 

Quadro delle norme

Articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c.

Legge n. 12/1979

Legge n. 223/1991

D.Lgs. n. 151/2001

Legge n. 152/2001

D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011

Legge n. 232/2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 41 del 29 dicembre 2016

INPS, circolare n. 11 del 26 gennaio 2017

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