Ottava salvaguardia contratti a termine

Pubblicato il 02 febbraio 2017

800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, a domanda potranno rientrare nella c.d. ottava salvaguardia.

Per l’ammissione è necessario il mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato e maturazione della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2018.

Tali lavoratori dovranno presentare la domanda alla sede l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione (ADI): dall'INPS il contributo straordinario aggiuntivo

18/08/2025

Accertamento integrativo valido solo con nuovi elementi

18/08/2025

Riduzione transitoria IRES: regole e condizioni

18/08/2025

Riforma imposta di registro: al via dal 2026

18/08/2025

Decreto Economia 2025 in Gazzetta: in vigore tutte le novità

18/08/2025

Decreto Giustizia in vigore: 500 giudici da remoto e organici potenziati

18/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy