Ottava salvaguardia contratti a termine

Pubblicato il 02 febbraio 2017

800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, a domanda potranno rientrare nella c.d. ottava salvaguardia.

Per l’ammissione è necessario il mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato e maturazione della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2018.

Tali lavoratori dovranno presentare la domanda alla sede l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

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