Appaltante inerte. Risarcimento aggiudicataria, dalla messa in liquidazione

Pubblicato il 31 maggio 2017

In materia di appalti pubblici, il termine prescrizionale per la richiesta di risarcimento danni che una società aggiudicataria abbia subito per effetto dell’inadempimento dell’Amministrazione appaltante, comincia a decorrere da quando la medesima vincitrice abbia disposto, proprio a causa di detto inadempimento, la propria messa in liquidazione volontaria; essendo invece ininfluente, a tal fine, che in quel momento non fossero ancora venuti meno i requisiti tecnici per far parte del mercato degli appalti.

Dies a quo prescrizione risarcimento. Non conta il venir meno dei requisiti per i pubblici appalti

Più precisamente, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da estromissione dal mercato dei pubblici appalti, che una società faccia valere contro il Ministero dell’Interno e contro la Presidenza del Consiglio – assumendo che detta estromissione sia causata dal rifiuto dell’aggiornamento di banche dati, funzionali al rilascio delle informative a cui è tenuta, qualora risulti che la società abbia disposto la propria messa in liquidazione volontaria, proprio in ragione della pretesa efficacia causale di detto rifiuto – si identifica, perdurando il relativo comportamento omissivo, proprio nel momento di tale messa in liquidazione volontaria. Ciò, non solo per i danni sino a quel momento verificatisi, ma anche per quelli futuri, derivanti dalla perdita della capacità di poter partecipare al mercato degli appalti, restando del tutto irrilevante che in detto momento fossero ancora esistenti in capo alla società i requisiti normativi e fattuali per essere ammessa a partecipare al sistema delle gare pubbliche.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ambito di una controversia ove una s.p.a. - che aveva vinto l’appalto per il Centro Elaborazione Dati (o CED) delle forze di polizia e delle Prefetture - aveva citato in giudizio sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Ministero dell’interno, quale esclusivo responsabile per la tenuta e l’aggiornamento del predetto Ced, nonché titolare di poteri di accertamento. La società lamentava in particolare i comportamenti negligenti di alcune Prefetture, consistiti nel non aver, nel corso degli anni, provveduto ad aggiornare i propri archivi informatici secondo le novità ed i chiarimenti impartiti, così dimostrando l’obsolescenza, l’imprecisione e l’inesattezza di notizie utilizzate per informative antimafia. Mancato aggiornamento che aveva comportato per l’impresa aggiudicataria, non solo la revoca di commesse pubbliche già acquisite e l’impossibilità di acquisirne di nuove, ma anche la perdita di requisiti economico- organizzativi e finanziari per operare in quel sistema; il che ne aveva decretato la “morte”.

Messa in liquidazione. Piena consapevolezza del danno

Ebbene secondo la terza sezione civile – con sentenza n. 13510 del 30 maggio 2017 -  il momento da cui far valere la pretesa risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, va ancorato alla decisione, da parte della società, di dare inizio alla propria liquidazione (anche se poi è effettivamente “spirata” alcuni anni dopo), perché è sin da tale momento che la stessa manifesta piena consapevolezza del danno provocato dalla p.a. inerte.

 

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