Padre detenuto ai domiciliari, evasione solo dopo 12 ore

Pubblicato il 23 novembre 2018

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione sulla detenzione domiciliare ordinaria concessa al padre per assistere i figli minori di anni 10 in caso di decesso o impossibilità assoluta della madre, nella parte in cui non limita la punibilità per il reato di evasione al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore.

Si tratta dell’articolo 47-ter, commi 1, lettera b), e 8, della legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), dove è stabilito che il condannato che si allontani dalla propria abitazione è punito ai sensi dell’art. 385 del Codice penale, quale che sia la durata dell’allontanamento.

L’articolo in esame è stato oggetto di questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Firenze per violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

Stesso trattamento per detenzione domiciliare ordinaria o speciale

Era stato, in particolare, rilevato che l’allontanamento ingiustificato del padre ammesso alla detenzione domiciliare “ordinaria per prendersi cura dei figli, ai sensi della disposizione in esame, fosse regolato in modo deteriore rispetto a quello del padre ammesso alla diversa misura della detenzione domiciliare speciale in caso di decesso o impossibilità assoluta della madre, se non vi è modo di affidare ad altri la prole.

Difatti, in tale seconda ipotesi, il successivo articolo 47-sexies, prescrive che l’allontanamento dal domicilio, senza giustificato motivo, sia punito, come evasione, solo se si protrae per più di dodici ore.

La questione è stata ritenuta fondata dalla Consulta la quale, nella sentenza n. 211 del 22 novembre 2018, ha sottolineato come valgano anche per il padre ammesso alla detenzione domiciliare “ordinaria”, al fine di prendersi cura della prole in tenera età, le stesse esigenze naturalmente connesse alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, come per il padre in detenzione domiciliare speciale.

E’ ossia manifestamente irragionevole che anche agli allontanamenti dal domicilio del padre in tale condizione non si applichi il più flessibile regime previsto dall’articolo 47-sexies, commi 2 e 4, dell’Ordinamento penitenziario.

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