Pagamento a mezzo di assegni circolari, non va rifiutato

Pubblicato il 19 agosto 2017

Le norme del Codice civile di cui agli articoli 1182, terzo comma e 1277, primo comma, secondo cui il creditore ha diritto di ricevere la somma di denaro al suo domicilio e in moneta avente corso legale nello Stato, devono essere coordinate con la normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 231/2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Così, in applicazione di detta normativa e del principio secondo il quale il creditore ha l’obbligo di cooperare secondo le clausole generali di correttezza e buona fede oggettiva, per consentire al debitore l’estinzione del suo debito e, contemporaneamente, rendere esigibile il suo sinallagmatico obbligo, deve ritenersi che il creditore medesimo – nel caso esaminato il conduttore di una locazione commerciale – non possa rifiutare l’offerta di pagamento a mezzo di assegni circolari formulata dal locatore banco iudicis.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 20148 depositata il 18 agosto 2017.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy