Pagamento dei contributi prevalente rispetto agli stipendi

Pubblicato il 10 agosto 2023

Di fronte al conflitto tra obbligo contributivo e diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione agli stessi spettante, va accordata prevalenza a quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica, attraverso la previsione della fattispecie incriminatrice di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.

Dinnanzi al contestuale sorgere delle due obbligazioni, quindi, occorre accantonare le somme corrispondenti al debito previdenziale, onde provvedere al versamento entro il sedici del mese successivo.

Entrambi i diritti, infatti, quello correlato all'obbligazione previdenziale e quello riferibile all'obbligo retributivo, sono considerati meritevoli di tutela e non è illogico, pertanto, che il giudice di merito ritenga di dover accordare prevalenza, nel caso dell'eventuale conflitto tra essi, a quello che, come detto, riceve la tutela penale.

Laddove, quindi, il datore di lavoro, in crisi di liquidità, si trovi a dover scegliere tra pagare gli stimpendi ai dipendenti o versare i contributi previdenziali, è a questi ultimi che va data priorità.

E' quanto ribadito dalla Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 32967 del 28 luglio 2023.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy