Pagamento delle pensioni all’estero senza prova dell’esistenza in vita

Pubblicato il 15 luglio 2015

L’INPS, con messaggio n. 4767 del 14 luglio 2015, facendo seguito ad un suo precedente messaggio (n. 1116/2015), ha comunicato che sono stati localizzati sportelli del "Partner d’appoggio" della banca affidataria del servizio, per la riscossione personale da parte del beneficiario della sola rata di luglio, riferita alle pensioni intestate ai soggetti che non hanno fatto pervenire la prova di esistenza in vita entro il termine ordinario del 3 giugno 2015.

La riscossione personale che avvenga entro il 21 luglio costituirà prova dell’esistenza in vita e per le successive rate saranno ripristinate le modalità di pagamento ordinarie.

Nel caso di mancata riscossione della mensilità di luglio entro il 21 dello stesso mese, i pagamenti successivi saranno sospesi dalla banca e potranno essere ripristinati solo a seguito della produzione di adeguata prova dell’esistenza in vita da parte dei soggetti interessati, sia in forma cartacea che attraverso la riscossione personale.

A tal proposito l’Istituto ha comunicato che, malgrado la sospensione della pensione, la rata di luglio resterà disponibile presso gli sportelli del "Partner d’appoggio" fino al 24 settembre e pertanto il pensionato fino a quella data avrà ancora la possibilità di riscuotere la pensione e dimostrare in questo modo di essere in vita.

Ad ogni modo, più nello specifico, viene segnalato che, nel caso in cui il pagamento in contanti della rata di luglio sia incassato dopo il 21 luglio 2015, il ripristino dei pagamenti della pensione avverrà come segue:

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