Pannelli fotovoltaici, il 55% non si cumula

Pubblicato il 21 maggio 2008 Con la risoluzione n. 207 di ieri l’agenzia delle Entrate spiega che la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, che ottiene l’applicazione della tariffa incentivante e il premio aggiuntivo, non assume rilievo ai fini dell’applicazione della detrazione del 55% destinata agli interventi che mirano al risparmio energetico (spese di isolamento del tetto e costi della manodopera). In sostanza si chiarisce la distinzione e la non cumulabilità tra agevolazioni per il contenimento dei consumi e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, si ricorda che il decreto 19 febbraio 2007 dello Sviluppo economico dispone che le tariffe incentivanti non sono applicabili all’energia prodotta da pannelli solari per i quali sia stata già riconosciuta la detrazione del 36%. L’istanza per la cumulabilità, dunque, è respinta con la precisazione che il contribuente che ha realizzato pannelli fotovoltaici per la produzione di energia con tariffa incentivata può beneficiare della detrazione del 55% solo per le spese sostenute per la riqualificazione energetica ottenuta con l’isolamento del tetto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy