Parcella del legale, messa in mora dalla notifica del decreto ingiuntivo

Pubblicato il 11 ottobre 2011 Con la sentenza n. 20806 depositata lo scorso 10 ottobre 2011, la Corte di cassazione, nel ribadire come il credito del legale per la prestazione della propria opera professionale sia liquido ed esigibile “in forza della semplice redazione della parcella, poi spedita ai clienti”, ha tuttavia specificato che, affinché sia configurabile il colpevole ritardo del pagamento del debito ai fini della messa in mora, è comunque necessario che sussista una sufficiente certezza sull'ammontare del debito stesso.

Così, in caso di contestazione giudiziale della parcella “la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice”; nell'ipotesi, invece, in cui il legale promuova ricorso per decreto ingiuntivo “quest'ultimo contiene già una liquidazione del credito stesso, all'esito della delibazione – provvisoria ma tendenzialmente idonea a divenire definitiva in caso di mancata opposizione – delle documentazione offerta dal ricorrente”. La notifica del decreto stesso, quindi, riveste la funzione di domanda giudiziale costituendo primo atto di rituale messa in mora.
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