Parere dell’Ordine vincolante solo per la fase monitoria

Pubblicato il 18 aprile 2013 E’ stata confermata dai giudici di Cassazione – sentenza n. 9366 del 17 aprile 2013 – la decisione con cui il Tribunale di Cagliari aveva statuito sui compensi dovuti ad un avvocato nell’ambito di un procedimento in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal legale medesimo nei confronti di un proprio cliente.

In particolare, è stata rigettata la doglianza avanzata dal legale il quale lamentava che non fossero state indicate le ragioni di congruità e i motivi in fatto ed in diritto giustificativi della quantificazione operata né della compensazione delle spese del giudizio.

Nell’ambito di questa decisione i giudici di Legittimità hanno, altresì, ricordato che il parere del Consiglio dell’Ordine, in materia di liquidazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, è vincolante per il giudice solo in sede di emissione di decreto ingiuntivo “ma non nella eventuale fase di opposizione, nella quale il giudice può motivatamente disattendere tale parere”.
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