Parificati i tempi per la costituzione nel giudizio tributario

Pubblicato il 22 aprile 2011 A concludere le divergenze presenti in seno alla Sezione tributaria della Corte di cassazione relativamente alla decorrenza del termine per la costituzione in giudizio a seguito di ricorso presentato mediante posta, è la stessa Corte di cassazione con sentenza n. 9173 del 21 aprile 2011.

Il punto controverso è rappresentato dalla questione riguardante la proposizione del ricorso mediante servizio postale, anziché mediante consegna diretta; l'articolo 20 del Decreto Legislativo sul processo tributario (D.Lgs. 546/92) prevede che dopo la notificato del ricorso il contribuente debba costituirsi in giudizio depositando nei successivi 30 giorni in segreteria della commisisione o inviando a mezzo posta l'originale del ricorso o la copia, se il ricorso è stato spedito per posta.

Nel tempo alcune sentenze hanno affermato che i 30 giorni decorrono dalla data di spedizione del ricorso mentre altre dalla data di ricezione. Con la sentenza n. 9173 i giudici tributari hanno chiarito che la costituzione in giudizio va eseguita nei 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'ufficio del plico raccomandato e non dalla data di spedizione. Ciò in ossequio al principio presente nell'articolo 16 del medesimo decreto il quale sancisce che i termini di decorrenza delle notificazioni inizino dalla data di ricevimento dell'atto. L'applicazione di tale principio anche alla costituzione in giudizio proviene dal fatto che la costituzione origina da una notificazione.

I magistrati hanno aggiunto che non sarebbe giuridicamente lecito distinguere tra la notifica con raccomandata dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, per la quale è pacifico che la costituzione va effettuata entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione del ricorso. I termini per la costituzione vanno quindi parificati.
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