Part time a due velocità

Pubblicato il 28 febbraio 2006

La circolare Inps n. 29, del 23 febbraio 2006, sostiene la possibilità di effettuare versamenti volontari in alternativa alla facoltà di riscatto, per i lavoratori occupati a tempo parziale, soprattutto per quelli a part-time orizzontale. Rispetto al lavoro a tempo pieno, in quello a tempo parziale gioca il meccanismo della riduzione, in proporzione, dell’anzianità contributiva: il 2 per cento per ogni anno di contributi, fino ad un massimo dell’80 per cento con 40 anni di contribuzione, oppure percentuali inferiori per scaglioni di retribuzione che eccedono il tetto massimo pensionabile. Per determinare la pensione di lavoro part-time occorre, quindi, fissare il numero delle ore retribuite ogni anno solare e dividerle per il numero di ore che formano l’orario della settimana previsto dal contratto per i lavoratori a tempo pieno. La somma dei quozienti che risultano dalle singole divisioni equivale al numero delle settimane di contribuzione attribuibili per i periodi di lavoro a tempo parziale. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy