Partecipate, morsa elusione

Pubblicato il 12 giugno 2009 La Corte di cassazione, con sentenza n. 13338 del 10 giugno 2009, accogliendo un ricorso del Fisco, ha stabilito che gli utili extracontabili si presumono distribuiti sia fra i soci della piccola impresa sia fra quelli di un’altra piccola azienda partecipata. Pertanto, le Entrate possono recuperare a tassazione, con presunzione sull’imputazione degli utili, le imposte di tutti i soci delle due imprese. Nella sentenza si afferma un nuovo principio di diritto che recita: “In attuazione del principio costituzionale di eguaglianza formale e sostanziale e del principio costituzionale di capacità contributiva e del principio, che ne è corollario, del divieto dell’abuso di diritto tributario, la presunzione sull’imputazione degli utili extrabilancio ai soci di società di capitali K, a ristretta base sociale, opera anche nei confronti dei soci della società di capitali L, che sia socia della società K e che, a sua volta, sia a ristretta base sociale”. Dunque, la presunzione degli utili in oggetto non limita la sua efficacia al caso in cui la ristrettezza della compagine si verifichi al primo grado, ma si estende anche al grado ulteriore, ossia anche quando la seconda compagine è caratterizzata dalla ristrettezza. Il caso in esame vedeva la compagine sociale di secondo grado costituita da due sole persone fisiche tra loro apparentate.
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