Partecipazione a tre vie

Pubblicato il 08 aprile 2005

La riforma tributaria porta con sé la possibilità di effettuare una distinzione, ai fini delle imposte sui redditi, tra tre categorie di partecipazioni. Tuttavia, alcuni paletti sono stati previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) del dlgs n. 344/03 sulle esenzioni e sulle svalutazioni delle partecipazioni. Si è deciso, in sede di stesura del decreto, che le svalutazioni e le partecipazioni che si qualificano per l'esenzione, quelle imponibili immobilizzate e quelle classificate nell'attivo circolante, risultassero indeducibili.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La trasparenza fiscale nel percorso di sostenibilità

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Licenziamento per motivo oggettivo e rifiuto di mansioni inferiori

05/08/2025

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy