Partecipazione alle spese per il padre naturale fondata su costi effettivi

Pubblicato il 15 novembre 2010

Sebbene sia pacifico che anche il padre naturale debba partecipare alle spese sostenute dal genitore affidatario per il mantenimento del figlio, la quantificazione esula da qualsiasi automatismo dovendola ancorare solamente ai costi effettivamente sostenuti.

E' la conclusione a cui è pervenuta la Corte di cassazione, sentenza n. 22506 del 4 novembre scorso, in tema di obbligo di mantenimento della prole.

Per la Corte occorre distinguere la domanda avente ad oggetto il rimborso delle somme, che attiene alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali come i genitori tenuti al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto, e il diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro che impone l'accertamento della somma dovuta in restituzione.

Tale importo non può essere slegato alle spese in concreto o presumibilmente sostenute dal genitore. E comunque, nella quantificazione, deve considerarsi sia le variabili esigenze effettivamente soddisfatte o da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso sia la valorizzazione dei redditi e dei beni di ciascun genitore sia la correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei genitori.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inps, nuovo manuale di classificazione previdenziale

10/10/2025

IA: dal CNDCEC la clausola contrattuale tipo per i professionisti

10/10/2025

Anomalie IVA 2023: segnalazione per la compliance

10/10/2025

Intelligenza artificiale: al via il nuovo reato di deepfake

10/10/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi in vigore per aziende e professionisti

10/10/2025

Amianto e protezione dei lavoratori, cosa cambia

10/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy