Participation exemption. Verifica della commercialità nel caso di Start up

Pubblicato il 17 settembre 2018

L’agenzia delle Entrate pubblica il secondo interpello nella nuova sezione dedicata a dare pubblicità e trasparenza alle risposte fornite ai contribuenti, in cui si è occupata di definire il requisito della commercialità nell’ambito dell’applicazione della participation exemption in caso di Start up.

L’amministrazione finanziaria ricorda che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 87 del Tuir, il requisito della commercialità deve “sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso”.

Con circolare n. 7/E/2013 è stato affermato che il periodo di Start up non è idoneo a configurare l’esercizio di attività commerciale ma assume una connotazione commerciale, ai fini della participation exemption, nel caso in cui venga seguito dallo svolgimento dell’attività di impresa.

Come rappresentato dalla parte istante, è risultato che la società BETA ha concesso in locazione alla controllante ALFA l’impianto di produzione di un prodotto, beneficiando del canone di locazione dal 2010 fino al mese di agosto 2016, senza svolgere in questo periodo alcuna attività commerciale diretta. Dal 2015 (ma sulla data vi sono dei dubbi) la società BETA ha iniziato a sostenere costi che possono essere definiti tipici di attività di Start up, in quanto inerenti alla preparazione della documentazione tecnica di sua competenza per la realizzazione dell’impianto di smaltimento.

E’ certo, invece, che dal settembre 2016 la società BETA ha effettivamente iniziato a svolgere direttamente l’attività commerciale di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non, su ordine di ALFA.

In conclusione, la risposta n. 2 del 14 settembre 2108, evidenzia che, poiché la sussistenza del requisito temporale della commercialità della partecipata va verificata con riferimento ai tre periodi di imposta antecedenti l’inizio del periodo di imposta nel quale viene dato corso alla cessione, deve ritenersi che tale requisito sia presente dal periodo d’imposta 2019. E solo da tale periodo la controllante può avvalersi della participation exemption.

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