Particolare tenuità del fatto con disciplina retroattiva

Pubblicato il 14 luglio 2015

I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 29897 del 13 luglio 2015, hanno evidenziato come, per quanto concerne la particolare tenuità del fatto in applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale, introdotto dal Decreto legislativo n. 28/2015, non sia stata prevista una disciplina transitoria.

In tale contesto, la natura sostanziale dell’istituto di nuova introduzione ne consente l’applicazione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, con conseguente retroattività della legge più favorevole, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4 del Codice penale.

Proponibilità della questione anche in sede di legittimità

E la questione relativa alla particolare tenuità del fatto – si legge nel testo della decisione - è da ritenere proponibile anche nel giudizio di legittimità.

Poiché, tuttavia, l’applicabilità dell’istituto presuppone valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati, in detta sede di legittimità dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle relative condizioni di applicabilità, procedendo, poi, in caso di valutazione positiva, all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile.

Declaratoria di rinvio a cui non si è, tuttavia, giunti nel caso in esame, avendo la Suprema corte rilevato la sussistenza di plurimi elementi ostativi ad un giudizio di astratta applicabilità dell’articolo 131-bis.

Tra questi, il difetto del requisito della non abitualità del comportamento.

Secondo la Corte, in particolare, lo sbarramento del terzo comma di tale ultima disposizione opererebbe anche nel caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione e, come nel caso di specie, anche nell’ipotesi di due violazioni di sigilli commesse in tempi diversi.

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