Partita di pacemaker fallata, prodotto difettoso a prescindere

Pubblicato il 10 marzo 2015 Nel testo della sentenza pronunciata il 5 marzo 2015 con riferimento alle cause riunite C-503/13 e C-504/13, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è occupata dell'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Secondo i giudici europei, in particolare, il citato articolo deve essere interpretato nel senso che l'accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto.

Morte per sostituzione del pacemaker difettoso, responsabilità del produttore

Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della medesima Direttiva, inoltre, vanno letti nel senso che il danno causato da un'operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un “danno causato dalla morte o da lesioni personali”, di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato.

In ogni caso – si legge nelle conclusioni della sentenza – è compito del giudice del rinvio quello di verificare se tale condizione sia soddisfatta nei singoli procedimenti.
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