Partite Iva inattive Soppresso codice tributo

Pubblicato il 20 gennaio 2017

Con tre risoluzioni del 19 gennaio, l’agenzia delle Entrate mette la parola “fine” all’uso di alcuni codici tributo.

Scompare “8120” - sanzione per omessa presentazione dichiarazione di cessazione di attività

L’articolo 7-quater del DL n. 193/2016, che ha modificato l’articolo 35, comma 15-quinquies, DPR n. 633/1972, ha stabilito che l’agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa o professionali. Nella disposizione normativa non si parla più di sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.

Pertanto, con risoluzione n. 7 del 19 gennaio 2017, viene soppresso, a partire dal 1° febbraio 2017, il codice tributo 8120, che era stato istituito con risoluzione n. 35/2014.

Chiusura a credito del codice tributo “3895”

Su richiesta della regione Campania, la risoluzione n. 6 del 19 gennaio 2017 pone fine all’utilizzo a credito del codice tributo “3895”, denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, legge regionale n. 12/2007”.

Dal 1° febbraio 2017, tale codice tributo non è più utilizzabile per la fruizione in compensazione del credito d’imposta in argomento ma rimane operativo per la modalità di utilizzo “a debito”.

Soppressione della causale contributo “TAFS” dell’Inps

La risoluzione n. 5 del 19 gennaio 2017 decreta la soppressione, dietro richiesta dell’Inps e con effetto dal 1/2/2017, della causale contributo “TAFS” utilizzata per il versamento, con F24, del contributo ordinario pari allo 0,50% previsto per il finanziamento delle prestazioni erogate dal “Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore aereo”.

 

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