PAT Circolare su adempimenti

Pubblicato il 31 gennaio 2017

Si segnala una circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, Mario Luigi Torsello, in cui vengono fornite alcune prime riflessioni sul Processo amministrativo telematico (PAT), anche alla luce delle proposte e dei suggerimenti emersi nell’ambito del Tavolo di monitoraggio costituito con l’Avvocatura, al fine di introdurre miglioramenti e modifiche dell’attuale assetto tecnico-organizzativo e rispondere alle necessità affiorate nella concreta applicazione del PAT.

La circolare, protocollo n. 1244 del 27 gennaio 2017, è indirizzata ai vertici del Consiglio Nazionale Forense, dell’Unione Nazionale Avvocati amministrativisti, della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, della Camera Amministrativa Romana, dell’Associazione dei Giovani Amministrativisti, dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici e all’Avvocatura dello Stato, e ha ad oggetto gli “Adempimenti connessi al Processo amministrativo telematico”.

Deposito atto costitutivo e delega

Viene segnalato, in primo luogo, come, prima dell’avvio del PAT, non erano pochi i casi in cui l’atto di costituzione in giudizio o la delega ricevuta dal dominus della causa a presenziare all’udienza, fossero depositati in udienza.

Per i ricorsi trasmessi con modalità̀ telematiche questo non è più̀ possibile poiché da 1° gennaio 2017 tutti i depositi devono avvenire digitalmente.

Tali incombenti devono quindi essere effettuati prima dell’udienza.

Se non è possibile – si legge nel testo - è necessario che l’avvocato si presenti in udienza con supporto informatico “contenente l’atto nativo digitale, in modo da consentirne l’immediata acquisizione al sistema informatico”.

Copie cartacee, anche doppie

A seguire, viene chiesto il rispetto della norma secondo la quale, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018, relativamente ai giudizi introdotti con con modalità telematiche, deve essere deposita almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità̀ al relativo deposito telematico.

Questo, “nello spirito di leale collaborazione che ha sempre contraddistinto il rapporto tra i magistrati amministrativi ed il Foro”.

Auspicabile – prosegue il segretario nella circolare - il deposito di due copie cartacee, che potrebbe avvenire “anche a mezzo posta nello stesso periodo in cui si trasmette lo scritto difensivo con modalità̀ telematiche”.

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