Patent Box 2025: chiarimenti Entrate su software e registrazione SIAE

Pubblicato il 25 agosto 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 223 del 21 agosto 2025, ha chiarito un punto molto atteso dalle imprese in tema di Patent Box. Secondo quanto precisato, le spese di ricerca e sviluppo sostenute per la creazione di software protetti da copyright possono accedere alla maggiorazione del 110% anche se i programmi non sono registrati presso la SIAE, a condizione che la titolarità sia adeguatamente dimostrata. Diverso invece il discorso per il recapture ottennale, il meccanismo premiale che consente di agevolare anche i costi sostenuti negli otto anni precedenti: in questo caso, la registrazione SIAE diventa indispensabile per conferire data certa e validità probatoria alla creazione del software.

Il caso

La Società ALFA S.p.A., attiva nel settore della gestione, elaborazione e distribuzione di informazioni legali, commerciali, contabili ed economico-finanziarie, ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate un interpello volto a chiarire l’ambito di applicazione del Patent Box disciplinato dall’art. 6 del DL 146/2021, con particolare riferimento alla corretta fruizione dell’agevolazione ai fini IRES e IRAP.

La società ha evidenziato che i propri servizi si basano su una pluralità di software sviluppati internamente, frutto di attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica svolte principalmente da personale interno, con ingenti investimenti annuali. I costi sostenuti sono oggetto di capitalizzazione secondo lo IAS 38 e successivo ammortamento.

Un aspetto rilevante segnalato da ALFA riguarda il fatto che i software in questione non sono stati depositati presso la SIAE né registrati presso altri enti o organismi pubblici, trattandosi di adempimento non richiesto ai fini della protezione giuridica del diritto d’autore.

Alla luce di queste premesse, la società ha formulato due quesiti principali all’Amministrazione finanziaria:

  1. se sia possibile beneficiare del Patent Box ordinario in relazione ai costi per la creazione e lo sviluppo di software protetti da copyright non registrati presso la SIAE, sostenuti nel medesimo periodo d’imposta;
  2. se, in caso di successiva registrazione dei software presso la SIAE, sia possibile accedere al meccanismo premiale del recapture ottennale, potendo così recuperare anche le spese sostenute negli esercizi precedenti non già agevolate in via ordinaria.

Contesto normativo e ambito di applicazione

Il riferimento normativo principale è l’articolo 6 del DL 146/2021 (cd. Decreto Patent Box), che ha introdotto un nuovo regime agevolativo volto a incentivare gli investimenti in innovazione. La norma prevede, ai fini delle imposte sui redditi, una maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a specifici beni immateriali: software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, purché utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa.

Il beneficio opera secondo due modalità:

L’ambito di applicazione riguarda dunque le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo orientate alla creazione o al potenziamento di beni immateriali protetti, con l’obiettivo di favorire la valorizzazione della proprietà intellettuale e stimolare la competitività delle imprese sul piano tecnologico e innovativo.

Di seguito una Tabella comparativa tra il regime ordinario e recapture del Patent Box.

 
Aspetto Regime ordinario Meccanismo premiale (recapture ottennale)
Base normativa Art. 6 DL 146/2021 Art. 6, comma 10-bis, DL 146/2021
Agevolazione Maggiorazione del 110% dei costi di R&S sostenuti nel periodo d’imposta Maggiorazione del 110% anche per i costi sostenuti negli otto anni precedenti
Beni agevolabili Software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli Idem; beneficio attivabile quando il bene ottiene un titolo di privativa industriale
Registrazione SIAE Non richiesta per il software; sufficiente la titolarità (anche con dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. 445/2000) Necessaria per il software: conferisce data certa e prova di esistenza/paternità per il recapture
Finalità Incentivare la deduzione maggiorata dei costi di R&S correnti Recuperare in via retroattiva le spese pregresse sostenute per lo sviluppo del bene
Decorrenza Dal periodo d’imposta in cui i costi sono sostenuti Dal periodo d’imposta in cui avviene la registrazione del bene

NOTA BENE: per i software, la registrazione SIAE non è necessaria per il regime ordinario, ma è richiesta per accedere al recapture.

Patent Box ordinario

In relazione al primo quesito sollevato da ALFA S.p.A., l’Agenzia delle Entrate – nella risposta n. 223/2025 - ha chiarito che l’agevolazione del Patent Box ordinario è fruibile anche per i software protetti da copyright non registrati presso la SIAE. Ai fini del beneficio, infatti, non è richiesta la registrazione, essendo sufficiente la dimostrazione della titolarità del software, che può avvenire anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del d.P.R. 445/2000.

L’Amministrazione ha inoltre ribadito che i costi rilevano indipendentemente dai principi contabili adottati e dall’eventuale capitalizzazione, purché rispettino i requisiti generali di effettività, inerenza e congruità, come già precisato nella circolare n. 5/E del 2023. Sono quindi ammesse alla maggiorazione solo le spese direttamente correlate alle attività rilevanti, mentre restano escluse le spese generali, amministrative o comunque riferibili in modo indiretto all’intera struttura aziendale.

In conclusione, l’Agenzia ha confermato che ALFA potrà accedere al beneficio del Patent Box ordinario per i costi di creazione e sviluppo dei propri software, a condizione che vengano rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla normativa e che i criteri di ripartizione dei costi siano oggettivi, verificabili e coerenti con la realtà aziendale, escludendo metodologie meramente forfetarie.

Meccanismo premiale del Patent box

Con riguardo al secondo quesito, relativo alla possibilità di applicare il meccanismo premiale del recapture in caso di successiva registrazione del software presso la SIAE, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato quanto già chiarito nella circolare n. 5/E del 2023. In tale documento è stato precisato che le attività di ideazione e realizzazione di software possono rientrare tra quelle agevolabili ai fini del recapture solo se il bene immateriale risulta registrato presso la SIAE, la cui funzione è meramente dichiarativa ma necessaria per attribuire una data certa e provare l’esistenza e la paternità dell’opera.

Pertanto, qualora un software già in uso – e per il quale si sia già fruito del Patent Box ordinario – venga registrato in un periodo d’imposta successivo, l’impresa potrà accedere al meccanismo del recapture a partire dalla data di registrazione, recuperando anche i costi sostenuti negli otto anni precedenti.

L’Agenzia ha tuttavia rilevato che il quesito n. 2, essendo stato già oggetto di chiarimenti nei precedenti atti di prassi, deve ritenersi inammissibile per assenza delle condizioni di obiettiva incertezza previste dall’art. 11, legge 212/2000. Ciò non toglie, tuttavia, che il principio resti valido e applicabile, ferma restando la possibilità di dimostrare i requisiti anche attraverso registrazioni effettuate presso altri enti o organismi pubblici che producano effetti equivalenti a quelli della registrazione SIAE.

Quando serve registrare il software per il Patent Box

La risposta n. 223/2025 dell’Agenzia delle Entrate, dunque, fissa con precisione i confini applicativi del Patent Box in materia di software.

Da un lato, viene confermato che i software protetti da copyright, anche se non registrati presso la SIAE, possono accedere alla maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo nell’ambito del regime ordinario.

Dall’altro, si stabilisce che il meccanismo premiale del recapture, che consente di agevolare retroattivamente le spese sostenute fino a otto anni prima, è applicabile solo se il software è registrato presso la SIAE. La registrazione, infatti, conferisce data certa e prova di esistenza, condizione imprescindibile per estendere retroattivamente il beneficio.

NOTA BENE: Ne consegue che la registrazione non rappresenta un requisito necessario per la fruizione dell’agevolazione “standard”, ma diventa elemento imprescindibile per accedere al regime premiale, in quanto garantisce certezza giuridica e temporale alla creazione dell’opera, attribuendole un riconoscimento formale che consente di estendere il beneficio alle spese pregresse.

In concreto, quindi:

Questa distinzione offre alle imprese un criterio decisionale: valutare caso per caso se limitarsi al regime ordinario o investire nella registrazione per massimizzare i vantaggi fiscali.

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