Patent box, in attesa della Gazzetta i chiarimenti della relazione

Pubblicato il 25 agosto 2015

Dalla relazione illustrativa del decreto di attuazione del Patent box, in corso di pubblicazione in GU, si apprende che saranno rispettate la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

Pertanto, ai fini della fruizione del regime agevolato, non rileva il luogo di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo inerenti, ma le stesse possono essere materialmente svolte anche all’estero.

Inoltre, sempre nella relazione illustrativa, si spiega che il calcolo del coefficiente deve essere effettuato relativamente al singolo periodo di imposta con un approccio progressivo e additivo. Ossia, in ciascun periodo rilevano anche i costi sostenuti in anni precedenti. L'approccio cumulativo non va applicato anche con riferimento al reddito, che non andrà, dunque, ricalcolato di anno in anno.

Si ricorda che, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, l'agevolazione fiscale (ex articolo 1 della legge 190/2014, come modificato dal decreto legge n. 3/2015, convertito con legge n. 33 del 24 marzo 2015) permette una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno (marchi e brevetti): la deduzione dal reddito pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017.

Il regime di tassazione agevolata riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione;
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- marchi d’impresa, registrati o in corso di registrazione.

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