Patent box, l’affittuario non subentra nell’opzione

Pubblicato il 29 marzo 2019

Un chiarimento importante in merito al regime del Patent box, nel caso particolare di affitto di azienda, giunge dalla risposta n. 88/E del 28 marzo 2019.

L’Agenzia specifica che l’opzione del Patent box, a differenza di quanto accade in presenza di fusioni, scissioni e conferimenti, non segue l’azienda concessa in affitto.

Patent box, l’affitto d’azienda è equiparabile alle altre operazioni straordinarie?

L’Istante è una società industriale che ha esercitato l’opzione del Patent box con riferimento all’utilizzo diretto del proprio know how. Successivamente ha sottoscritto un accordo preventivo con la Direzione Regionale delle Entrate per la definizione dei metodi e dei criteri per il calcolo del contributo economico generato e, poi, ha stipulato con un’altra società del gruppo un contratto mediante il quale ha concesso in affitto la propria azienda per una durata di 15 anni.

L’Istante chiede se l’operazione di affitto di azienda sia equiparabile alle altre operazioni straordinarie che consentono all’avente causa di subentrare nel regime di Patent box.

La società ritiene che, in caso di affitto di azienda da parte del titolare dell'agevolazione, l'affittuario può subentrare nell'accordo già stipulato in capo all'affittante, con accesso ai benefici della agevolazione fiscale ottenuta in capo all'affittante stesso.

Agenzia: l’opzione per il Patent box non segue l’affitto di azienda

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 88/2019, non concorda con la soluzione proposta dall’istante poiché l’operazione di affitto d’azienda non rientra tra le ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore, secondo le quali il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa.

Al riguardo, l’Agenzia richiama la circolare n. 11/E/2016 nella quale è stato chiarito che le operazioni “che consentono il subentro nella posizione del dante causa, sono riconducibili alle sole operazioni di fusioni tra le aziende, scissioni di aziende e conferimenti di aziende e non anche alle operazioni aventi ad oggetto singoli beni”.

Inoltre, aggiunge che l’accordo preventivo sottoscritto tra l’istante e l’Agenzia delle Entrate può esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti delle parti, come espressamente riportato nello stesso.

Le ipotesi per le quali l’avente causa subentra nell’opzione del dante causa, nonché nella natura e nell’anzianità dei costi da indicare nel nexus ratio, sono ipotesi di operazioni successorie sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni), oppure neutrali solo sotto l’aspetto fiscale (conferimenti di azienda).

Di conseguenza, l’affitto di azienda non presenta la stessa natura di operazione neutrale e successoria, per cui l’avente causa non può automaticamente subentrare nell’opzione esercitata dal dante causa.

Secondo l’Agenzia, quindi, l’affittuario decade dal beneficio perché non è più il soggetto che realizza lo sfruttamento economico del bene immateriale e, per continuare ad applicare il regime agevolativo, dovrà esercitare una nuova opzione.

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