Patent Box. Reddito agevolabile superiore all’utile civilistico genera una perdita

Pubblicato il 23 novembre 2018

E’ da considerare perdita fiscale, articolo 84 del Tuir, la quota di reddito agevolabile ai fini del Patent Box, derivante dallo sfruttamento economico degli intangible asset, superiore all’utile civilistico.

Si tratta di quanto contenuto nella risposta n. 74 del 19 novembre 2018 dell’agenzia delle Entrate, resa ad una società di progettazione, produzione e commercializzazione di macchine automatiche, e che progetta, sviluppa e commercializza i software che fanno funzionare i macchinari. L’istante comunica che dall’anno 2016, per il solo software, intende fruire del regime agevolativo “Patent Box”. Nell’effettuare il calcolo del reddito agevolabile, è emerso che tale reddito è superiore a quello civilistico, ossia a quello risultante dal bilancio di esercizio relativo alla medesima annualità.

Se il reddito agevolabile è superiore all’utile civilistico, si genera una perdita fiscale

Le Entrate ricordano che la normativa in materia prevede che la quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Si tratta, quindi, di un’agevolazione relativa al reddito d’impresa, che si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa (come si evince dai modelli di dichiarazione).

Come chiarito nella circolare 11/E/2016, anche quando l’attività dell’impresa nel suo complessivo risulti in perdita, la disciplina del Patent Box permette di estrapolare la quota di reddito agevolabile determinando, quindi, l’ammontare del beneficio spettante.

Nel caso prospettato, il reddito agevolabile, costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei software al netto dei relativi costi, è superiore all’utile civilistico; ciò determina l’azzeramento del reddito imponibile, che genera una perdita fiscale di periodo.

Il risultato negativo concorre alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi, in base alle ordinarie regole previste per il riporto in avanti delle perdite pregresse.

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