Patto di prova non valido se il rinvio al contratto collettivo è generico

Pubblicato il 13 ottobre 2021

Invalidità, per difetto di specificità, del patto di prova apposto al contratto di lavoro che, nell'indicare le mansioni da assegnare al lavoratore, rinvia solo genericamente al CCNL applicabile.

Nel patto di prova contenuto in un contratto individuale di lavoro vanno specificamente indicate le mansioni che ne costituiscono l'oggetto ed è possibile che, a tal fine, si faccia riferimento a quanto previsto nel contratto collettivo applicabile, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata.

Così, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generico il riferimento alla sola categoria.

Tutto ciò in coerenza con la causa del patto di prova, tradizionalmente individuata nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, che richiede la puntuale indicazione e identificazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento va svolto.

Senza considerare il fine di consentire l'adeguato ed effettivo, seppur limitato, controllo giudiziale sul potere di recesso datoriale nel periodo di prova, controllo possibile solo laddove siano ben chiare e specificate, le mansioni dettagliate che il lavoratore sarà chiamato ad esercitare e ciò fin da prima dell'inizio del periodo di prova.

Cassazione: il rinvio al CCNL deve essere idoneo a identificare le mansioni

Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 27785 del 12 ottobre 2021, pronunciata a conferma della decisione con cui i giudici di secondo grado avevano ritenuto invalido, per difetto di specificità, un patto di prova apposto al contratto individuale tra una lavoratrice e un’impresa.

Nella specie, era stato osservato che anche se, in astratto, le mansioni di adibizione potevano essere individuate per il tramite del rinvio alle disposizioni collettive, in concreto il solo riferimento alla posizione di operaio di 5° livello di cui al CCNL di riferimento, e quindi alla sola qualifica di inquadramento, non era idoneo, in difetto di altre indicazioni, a consentire la identificazione delle mansioni di concreta adibizione della lavoratrice e quindi le attività lavorative sulle quali avrebbe dovuto svolgersi la prova.

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