Pausa, non è riposo se il lavoratore può essere chiamato in servizio

Pubblicato il 14 settembre 2021

Quando la pausa non è considerato riposo? A questa domanda ha dato risposta la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 9 settembre (causa C-107/19). In particolare, affermano i giudici, la pausa concessa al dipendente, che non gli permette di gestire il proprio tempo perché tenuto a effettuare un eventuale intervento rapido, rientra nell’orario di lavoro e non può essere qualificata come periodo di riposo.

Pausa e riposo, la vicenda

La vicenda riguardava un vigile del fuoco che aveva diritto, nell’orario di lavoro giornaliero, a due pause per i pasti e un riposo di 30 minuti. Il vigile era tenuto a essere reperibile anche durante le pause e pronto a salire sul veicolo d’intervento entro due minuti.

Tuttavia, le pause erano conteggiate nell’orario di lavoro solo se interrotte da una partenza per un intervento, mentre le altre non erano retribuite. 

Periodo di pausa, quando si realizza?

La Corte UE in primo luogo si è occupata della qualificazione del periodo di pausa come orario di lavoro o come periodo di riposo, nozioni che sono proprie del diritto dell’Unione.

In base alla direttiva, nell’orario di lavoro rientrano tutti i momenti in cui il lavoratore è a disposizione del datore, che deve assicurare pause ogni sei ore. Se un lavoratore, mentre è in pausa, non è sostituito da altro dipendente e se è tenuto a portare con sé un ricevitore per essere reperibile ed eventualmente interrompere la pausa per un intervento, è evidente che resta a disposizione dell’azienda.

Ciò significa che il periodo di guardia, in cui il lavoratore è a disposizione del datore, non è riposo, come confermato anche dalla circostanza che il dipendente doveva essere presente sul luogo di lavoro.

Ma questa conclusione vale anche se il dipendente non è obbligato a rimanere sul luogo di lavoro perché, in tutti i casi in cui i vincoli imposti siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà di gestire liberamente il tempo, si è in presenza di un tempo che rientra nell’orario di lavoro.

Infine, la circostanza che le interruzioni dei periodi di pausa siano occasionali e imprevedibili non incide sulla qualificazione di questi periodi se il termine per riprendere l’attività professionale è tale da limitare in modo significativo e oggettivo la gestione del proprio tempo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

Trasporto occasionale di passeggeri. UE: periodi di guida e riposo

03/05/2024

Verbali di constatazione: modello per adesione

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

03/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy